Il codice di diritto canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino codex iuris canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino. Il nuovo CIC è stato promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.L'attuale CIC sostituisce quello Pio-Benedettino del 1917 (così detto perché elaborato durante i pontificati di san Pio X e Benedetto XV). Giovanni XXIII, il 25 gennaio 1959 annunciando la convocazione di un concilio ecumenico per la Chiesa universale, manifestò l'intenzione di procedere alla revisione del codice pio-benedettino. I lavori di codificazione non iniziarono però in pratica fino a quando il Concilio Ecumenico Vaticano II non terminò nel 1965. Infatti, pur venendo nel marzo del 1963 istituita la Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, i lavori veri e propri di revisione furono avviati dopo il 1965, di modo che la nuova codificazione potesse effettivamente recepire sul piano normativo le decisioni dell'assise ecumenica. I lavori di codificazione si protrassero per tutto il pontificato di Paolo VI e terminarono durante i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II. In quegli anni si pensò anche ad un progetto di lex ecclesiae fundamentalis: il diritto canonico, come già aveva subito l'influsso dei processi di codificazione propri dell'Ottocento, subiva ora l'influsso proveniente del modello delle carte costituzionali elaborate nel Novecento. La lex ecclesiae fundamentalis, delle quali furano elaborati vari progetti, non venne però mai promulgata, sebbene molte delle sue norme siano poi state recepite dal CIC, in particolar modo dai canoni sullo statuto fondamentale del fedele. Il 25 gennaio 1983, con la Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges Giovanni Paolo II promulgò l'attuale codice di diritto canonico (codex iuris canonici) per la Chiesa cattolica di rito latino, entrato in vigore la prima domenica d'Avvento successiva. Nel discorso del 3 febbraio 1983 Giovanni Paolo II raccomanda di leggere il CIC in parallelo con i documenti conciliari e, suggerendo l'immagine del triangolo, pone la Sacra Scrittura al vertice, come unica e insostituible legge fondamentale della Chiesa, e alla base da un lato gli atti del Concilio Vaticano II e dall'altra il CIC. La Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges (25 gennaio 1983) con cui Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo CIC spiega:
"Il codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono".
Aggiunge che il CIC è "lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa". All'inizio del codice si stabilisce che il CIC riguarda solo la Chiesa latina (can. 1); le altre chiese cattoliche sui iuris, quelle di rito orientale, sono disciplinate dal codice dei canoni delle Chiese orientali (promulgato nel 1990). Il codice di diritto canonico del 1983 consta di 1752 canoni; è diviso in sette "libri", ognuno dei quali è suddiviso in varie "parti", a loro volta suddivise in "titoli", poi "capitoli", e quindi "articoli". A differenza del diritto civile, "articolo" è quindi una sezione, un raggruppamento di alcune norme, e non le norme stesse; la norma particolare infatti è detta canone (abbreviato in "can.", plurale "cann."). I canoni possono essere ulteriormente suddivisi in commi, e nel testo la suddivisione è indicata dal carattere "§". Le grandi sezioni in cui si articola il codice sono le seguenti:
LIBRO I - Norme generali (Cann. 1-203)
Include 203 canoni suddivisi in 11 titoli: leggi ecclesiastiche, procedure, decreti generali, singoli atti amministrativi, statuti e regolamenti, definizione delle persone fisiche e giuridiche, atti giuridici, potere di governo, uffici ecclesiastici, computo del tempo.
LIBRO II - Il popolo di Dio (Cann. 204-746)
È il libro più significativo per una prospettiva teologica; esso include 543 canoni organizzati in tre parti: "I fedeli", "La costituzione gerarchica della Chiesa", "Gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica". Nella prima parte si tratta del laicato e del clero, e dei rispettivi diritti e doveri. Nella seconda parte si definiscono la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari (diocesi e altre strutture ecclesiali ad esse equiparate). La terza parte regolamenta i tipi di comunità religiose, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
LIBRO III - La funzione di insegnare nella Chiesa (Cann. 747-833)
Contiene 87 canoni riguardanti la predicazione, la catechesi, l'attività missionaria, l'educazione cristiana, le pubblicazioni e la professione di fede.
LIBRO IV - La funzione di santificare nella Chiesa (Cann 834-1253)
Annovera 420 canoni. La prima parte concerne i sacramenti: il ministro di ogni sacramento, la disposizione del ricevente, la sua celebrazione. La seconda parte concerne i sacramentali, l'ufficio divino, i funerali, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti. La terza parte presenta i luoghi sacri e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacrati...).
LIBRO V - I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310)
Legifera sulla proprietà in 57 canoni, occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciti e pie fondazioni.
LIBRO VI - Le sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399)
Consta di 89 canoni relativi alle punizioni ecclesiastiche (tra cui la scomunica, l'interdetto...)
LIBRO VII - I processi (Cann. 1400-1752)
Presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Stabilisce le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l'appello, le procedure amministrative per i tribunali e le regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l'esercizio dell'autorità amministrativa.
Fonte: Wikipedia
1 commenti:
Grande opera .
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